Il venditore è obbligato a consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita. La garanzia legale di conformità si pone come strumento di ampia tutela per il consumatore nelle ipotesi in cui il venditore non adempia a detto obbligo.
A seguito delle modifiche apportate da parte del d.lgs. 170/2021 ed entrate in vigore nel 2022 (in attuazione della Dir. UE 2019/771) la tutela offerta è stata ulteriormente rafforzata.
Di seguito riportiamo le principali modifiche:
- Non si parla più solo di beni di consumo. La nozione di bene viene estesa fino a comprendere anche i “beni con elementi digitali” e gli “animali vivi”.
- Sono state previste specifiche disposizioni in materia di aggiornamento dei beni e di errata installazione.
- Sono ora elencati gli obblighi del venditore e la condotta del consumatore anche con riferimento agli aggiornamenti.
- Le norme sui requisiti di conformità – individuati in soggettivi ed oggettivi – sono ora più specifiche.
- Viene estesa la presunzione che il difetto di conformità sia esistente già al momento della consegna del bene se si manifesta entro un anno; prima della modifica il termine era di 6 mesi.
- I rimedi di cui dispone il consumatore in caso di difetto di conformità del bene vengono approfonditi rispetto alla versione originaria.
- È stato eliminato l’obbligo del consumatore di denunciare i vizi entro due mesi dalla scoperta.
La riscrittura della disciplina in materia di garanzia ha interessato anche la diversa ipotesi di garanzia convenzionale (c.d. commerciale).
Questa si distingue dalla prima perché si aggiunge alla garanzia legale di conformità; è inoltre facoltativa, ma, una volta offerta, vincola il garante; infine, è a contenuto libero, fermo il limite delle condizioni più favorevoli rispetto alla garanzia di conformità.
È stata prevista, inoltre, una specifica ipotesi di garanzia convenzionale, ossia quella offerta dal produttore e avente ad oggetto la c.d. durabilità dei beni, nonché sono stati precisati gli elementi minimi che la dichiarazione di garanzia convenzionale deve contenere.
Tali modifiche, hanno comportato e comportano per il merchant la necessità di aggiornare il “promemoria” che deve mettere a disposizione dei consumatori, come richiesto dall’art. 49 lett. n) del Codice del consumo.
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