Il 10 febbraio 2021 il Comitato dei rappresentanti permanenti (COREPER) del Consiglio dell’Unione europea ha raggiunto un accordo sull’ultima versione del progetto di regolamento sulla e-Privacy presentata dalla Presidenza del Consiglio sotto la guida portoghese; tale proposta è la posizione ufficiale del Consiglio che, grazie al voto favorevole, avvia i negoziati per la discussione del testo finale con il Parlamento europeo.

L’Iter di approvazione di tale legge si sta rivelando alquanto controverso e articolato. A partire dal 2017 si sono susseguite diverse bozze e numerose modifiche a causa delle difficoltà a soddisfare le contrapposte esigenze e gli interessi dei vari attori destinatari del regolamento ed inoltre la necessità di armonizzare il testo del nuovo regolamento con la disciplina in materia di protezione dei dati personali (in particolare il GDPR).

Il risultato ottenuto dal Consiglio dell’Unione rappresenta un importante compromesso, un punto di svolta rispetto alla precedente bozza pubblicata durante la presidenza tedesca.

 

Ambito di applicazione
Il futuro Regolamento sostituirà la vigente Direttiva 2002/58/CE (Direttiva e-Privacy) normativa che sino ad oggi ha rappresentato il punto di riferimento per le comunicazioni in ambito digitale. L’evoluzione digitale, l’affermarsi di nuove tecnologie e nuove soluzioni ha comportato la necessità di procedere ad un adeguamento delle disposizioni della direttiva, non più idonea a coprire le esigenze di un mondo sempre più complesso.

Il nuovo testo che si sta affermando introduce importanti cambiamenti in ambiti strategici dell’economia digitale tra cui l’online advertising, il marketing e l’Internet of Things, con conseguenti ripercussioni sugli operatori e sulle imprese che operano nel digitale, compresi i social network e le web company. La normativa è infatti destinata non solo ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica tradizionali (ad esempio gli operatori di telefonia mobile e fissa) ma impatta anche sugli operatori che svolgono la loro attività negli ambiti sopra indicati delle telecomunicazioni online, nell’Advertising e nell’Internet of Things.

La scelta dello strumento giuridico del regolamento è il segno della volontà del legislatore europeo di armonizzare il complesso quadro giuridico dell’Unione Europea superando le asimmetrie normative (e applicative) determinate dalla Direttiva e-Privacye e dalle leggi nazionali di recepimento.

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