Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva i decreti legislativi di attuazione di alcune Direttive UE attraverso la Legge di delegazione europea 2019-2020 che avranno effetti, diretti e indiretti, nel settore del commercio digitale. In particolare, si tratta dei seguenti provvedimenti:
- Direttiva Contratti fornitura di contenuto e servizi digitali (2019/770), D.lgs 4 novembre 2021, n. 173, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 26 novembre 2021. In vigore dall’11 dicembre 2021.
- Direttiva Vendita Beni (2019/771), D.lgs. 4 novembre 2021, n. 170, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 25 novembre 2021, in vigore dal 10 dicembre 2021.
- Direttiva Copyright (2019/790), D.lgs. 8 novembre 2021 n.177, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 27 novembre 2021, in vigore dal 12 dicembre 2021.
- Direttiva Antitrust (2019/1), D.lgs., 8 novembre 2021 n. 185, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 29 novembre 2021, in vigore il 14 dicembre 2021
- Direttiva AVMS (2018/1808), D.lgs. 8 novembre 2021 n.208, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.293 del 10 dicembre 2021, in vigore il 25 dicembre 2021.
In relazione alla Direttiva Contratti di fornitura di contenuto e servizi digitali, il decreto di recepimento introduce nel Codice del Consumo (decreto legislativo n. 206 del 2005) un nuovo Capo I-bis nella parte IV, Titolo III, inerente ai contratti che hanno per oggetto contenuti digitali e servizi digitali.
Il testo contiene norme inerenti ai rapporti tra professionisti e consumatori, con particolare riferimento all’esattezza della prestazione contrattuale, mira ad armonizzare alcuni aspetti dei contratti di vendita dei beni rilevando, in particolare, per l’estensione del concetto di “bene” che ora ricomprendere anche i “beni con elementi digitali” e per le maggiori tutele introdotte a beneficio dei Consumatori.
Le disposizioni del provvedimento si applicano: (i) a qualsiasi contratto in cui il professionista fornisce, o si obbliga a fornire, un contenuto digitale o un servizio digitale al consumatore e il consumatore corrisponde un prezze o si obbliga a corrispondere un prezzo; (ii) ai contratti nei quali l’operatore economico fornisce o si impegna a fornire contenuto digitale o un servizio digitale al consumatore e il consumatore fornisce o si impegna a fornire dati personali all’operatore economico (fatte salve specifiche ipotesi); (iii) qualora il contenuto digitale o il servizio digitale è sviluppato secondo le specifiche indicazioni del consumatore; (iv) al supporto materiale che funge esclusivamente da vettore di contenuto digitale, fatti salvi alcuni casi. Il testo prevede inoltre disposizioni in materia di conformità contrattuale dei servizi e contenuti digitali – prevedendo l’obbligo del professionista, salvo diverso accordo tra le parti, di fornire il contenuto digitale o il servizio digitale al consumatore senza ritardo ingiustificato dopo la conclusione del contratto – in materia di requisiti di conformità, con requisiti oggettivi e soggettivi; obblighi e responsabilità a carico del professionista oltre ad una serie di rimedi per la mancata fornitura e per eventuali difetti di conformità dei beni.
Le modifiche introdotto al Codice del consumo acquisteranno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2022 e si applicheranno alle forniture di contenuti o servizi digitali che avvengono a partire da data.
Con riferimento alla Direttiva Vendita di beni, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni. Le disposizioni del decreto legislativo apportano una serie di modifiche e aggiornamenti al Codice del consumo che riformano la disciplina della conformità dei beni, dei rimedi in caso di difetto di conformità, delle modalità di esercizio di tali rimedi e delle garanzie convenzionali. Tra le principali novità, vi è la suddivisione dei requisiti di conformità in requisiti “soggettivi” e requisiti “oggettivi” e il rafforzamento delle tutele a favore del consumatore: viene meno l’obbligo del consumatore di denunciare i vizi a pena di decadenza entro due mesi dalla scoperta, inoltre la presunzione di esistenza dei vizi al momento della consegna viene estesa a un anno, anziché i sei mesi previsti dalle attuali disposizioni. Le disposizioni del decreto acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2022 e si applicano alle forniture di contenuto digitale o di servizi digitali che avvengono a decorrere da tale data.
Con riferimento alla Direttiva Copyright, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 177 di recepimento della direttiva (UE) 2019/791, che apporta significative modifiche alla Legge 22 aprile 1941, n. 633, con particolare riferimento agli utilizzi digitali delle opere e dei contenuti oggetto di protezione.
Il decreto di recepimento introduce nuove disposizioni finalizzate ad assicurare una equa remunerazione per gli autori e gli editori di giornali e a facilitare la relazione con le piattaforme online, conferendo maggiore trasparenza. Le nuove disposizioni introducono inoltre una serie di eccezioni e di limitazioni al diritto d’autore, i diritti connessi, agevolazioni rispetto all’ottenimento di licenze, nonché una serie di disposizioni volte a garantire maggiore trasparenza in relazione allo sfruttamento delle opere e degli altri materiali.
Infine, si segnala il recepimento della Direttiva 2019/1, c.d. “Direttiva Antitrust” che mira ad attribuire alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficaci che assicurino il corretto funzionamento del mercato interno. Il testo non impatta direttamente le imprese tuttavia riporta importanti aggiornamenti relativamente alla disciplina antitrust oggi recata dalla legge 287/1990 ed in particolare sul funzionamento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), sull’attività istruttoria, sui poteri ispettivi e sanzionatori, sul regime probatorio, l’accesso al fascicolo e sulla la prescrizione, al fine di rendere più efficace il contrasto delle condotte anticoncorrenziali, ispirandosi ai poteri attribuiti alla Commissione europea dal regolamento (CE) n. 1/2003 nei procedimenti di sua competenza.