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Come sappiamo bene, fornire informazioni generali sul merchant in modo chiaro e comprensibile è il primo obbligo informativo precontrattuale per chiunque voglia vendere online.

Questo requisito normativo, stabilito dal D.lgs. 70/2003 e richiamato dall’art. 49 comma 1, lett. b) e c) del Codice del Consumo, impone di fornire:

  • Il nome, la denominazione o la ragione sociale del professionista
  • L’indirizzo geografico del domicilio o della sede legale
  • I recapiti di contatto
  • Il numero di partita IVA, il numero di iscrizione REA o al registro imprese
  • Eventuali dati di iscrizione in un pubblico registro
  • Eventuali autorizzazioni, concessioni o licenze rilasciate da autorità
  • Eventuali dati di iscrizione ad ordini professionali

Tali informazioni svolgono una precisa funzione, in quanto identificano la parte contrattuale, il venditore, con cui il consumatore andrà a stipulare il contratto di compravendita a distanza. Per questo motivo, le informazioni devono essere sempre facilmente accessibili  e costantemente aggiornate dal professionista.

Queste informazioni sono collocate nel footer del sito o nelle Condizioni Generali di Vendita per garantire la loro accessibilità

Un’attenzione particolare merita l’informazione sui contatti.

Con il recepimento della Direttiva UE  2019/2161, c.d. Direttiva Omnibus, ad opera del D.lgs. n. 26 del 2023, è ora richiesto all’art. 49 comma 1, lett. c) del Codice del Consumo che il professionista indichi il numero di telefono e l’e-mail, così da consentire al consumatore di contattarlo rapidamente e di comunicare efficacemente con lui. Non solo.

Se il merchant utilizza altri mezzi di contatto, con il consumatore, è tenuto a garantire la conservazione dei messaggi su un supporto durevole, con indicazione di data e ora. Inoltre, il professionista deve fornire anche le informazioni relative sull’utilizzo di tale altro mezzo.

Un esempio comune è il modulo telematico di assistenza e contatto, sempre più diffuso tra gli e-commerce. Tramite questo strumento di contatto, l’utente-consumatore, dopo aver inserito i propri dati e descrizione della richiesta, trasmette la comunicazione -previo rilascio del consenso sul trattamento dei dati – e riceve una conferma di ricezione con data e ora via email, assicurando così la conservazione del messaggio.

Altro strumento spesso presente sui portali e-commerce è la chat.

Allo stesso modo, una volta terminata la conversazione, il sito dovrebbe consentire di conservare lo scambio di messaggi (ad es. tramite un tasto di “salva chat”) sia essa stata interamente svolta con sistema automatizzato o anche con l’intervento di un operatore persona fisica.

Il tuo sito è conforme alla Legge sotto questo aspetto?

Accedi al sito www.sigillonetcomm.it, iscriviti a Netcomm ed avvia la procedura di verifica del tuo sito web. I legali di Netcomm ti assisteranno nell’implementazione delle modifiche necessarie per risultare compliant ed ottenere il Sigillo Netcomm da poter esporre sul tuo sito.