Mercoledì 30 Giugno 2021 l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha pubblicato la circolare n. 26/2021 relativa alle vendite a distanza e all’importazione di spedizioni di valore trascurabile.
Si segnala la pubblicazione sul portale ADM delle Determinazioni Direttoriali previste dai commi 2 e 6 dell’articolo 70.1, recante ‹‹Regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell’IVA all’importazione››, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, come novellato dal Decreto legislativo 25 maggio 2021, n. 83 e la Circolare 26/2021 con la quale, alla luce dei recenti sviluppi normativi in materia ed in coerenza con le linee guida predisposte dai competenti Servizi della Commissione europea, l’Autorità fornisce le prime indicazioni procedurali di carattere doganale concernenti le vendite a distanza di beni importati di valore trascurabile.
In particolare, il Decreto legislativo ha modificato il D.P.R .26 ottobre 1972, n.633 ed il DL 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 ottobre 1993, n. 427. In relazione al profilo doganale, l’articolo 1, comma 1, lettere q) e t), ha inserito nel D.P.R. 633/1972:
- l’articolo 70.1, recante: «Regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell’IVA all’importazione» che introduce e disciplina il “regime speciale” per l’importazione ed il pagamento dell’IVA relativa alle spedizioni di beni di trascurabile valore; le modalità di applicazione della norma sono state precisate con le determinazioni dell’Agenzia delle Dogane e dei monopoli (ADM) nn.219776/RU e 219778/RU del 30.06.2021.
- l’articolo 74-sexies.1, recante: «Regime speciale per la vendita a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi», Import One Stop Shop-IOSS.
In relazione alla Circolare, si segnala che, per “spedizione di valore trascurabile” si intende una spedizione composta da merci spedite direttamente da un territorio o un Paese terzo ad una persona che si trova nell’Unione europea ed il cui valore intrinseco non ecceda complessivamente 150 EUR. Ne sono esclusi i prodotti alcolici, i profumi e l’acqua da toletta, i tabacchi ed i prodotti del tabacco.
Con riferimento alle vendite a distanza di beni importati da territori o Paesi extraunionali, studi effettuati dalle istituzioni dell’Unione europea hanno evidenziato che la presenza di una soglia di esenzione dal pagamento dell’IVA per l’importazione di beni di valore trascurabile, fino a 22 euro, può comportare, da un lato, un vantaggio commerciale per le imprese estere, a discapito di quelle concorrenti stabilite nell’UE e, dall’altro, minori entrate fiscali per gli Stati membri.
Nell’ambito del recepimento del pacchetto IVA e-commerce, l’articolo 6 del citato Decreto Legislativo 83/2021, nel recepire l’articolo 3 della direttiva (UE) 2017/2455, elimina la soglia di 22 euro, abrogando l’articolo 5 del Decreto ministeriale 489/1997, concernente il “Regolamento recante norme in tema di franchigie fiscali applicabili a talune importazioni definitive di beni, piccole spedizioni prive di carattere commerciale ed a spedizioni di valore trascurabile”.
Alla luce dei recenti interventi normativi in materia, la circolare pubblicata intende declinare le indicazioni procedurali di carattere doganale in materia di vendite a distanza di beni importati di valore trascurabile. In particolare, si forniscono indicazioni in merito alle:
- Definizioni – pag. 4
- Dichiarazione doganale H7 – pag. 6
- Dichiarante – pag. 7
- Modalità assolvimento IVA IOSS – pag. 8
- Regime Speciale per la dichiarazione e pagamento dell’IVA all’importazione – pag. 10
- Modalità di riscossione standard dell’IVA – pag. 12
- Spedizioni postali – pag. 12
- Invalidamento e rettifica della dichiarazione doganale H7 – pag. 13